LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO XI
 Norme comuni e finali
Art. 52
 
Le imprese che intendono avvalersi di provvidenze finanziarie e di servizi della Regione e dei suoi Enti funzionali dovranno fornire tutte le informazioni di natura patrimoniale, economica, finanziaria e previsionale che da parte degli organismi competenti saranno loro richieste.
Art. 53
 
La legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata, ad eccezione di quanto disposto dall' articolo 1 della stessa in ordine alla limitazione territoriale delle zone montane.
Art. 54
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.