LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 13
 
Alle imprese del settore industriale, che abbiano subito danni a causa dell' eccezionale evento calamitoso verificatosi l' 11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e che non siano ricorse ai benefici disposti dall' articolo 20 della legge medesima, come modificata ed integrata con la presente legge, si applicano le provvidenze previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, anche per i mutui a medio termine, contratti con gli Istituti o le Aziende di credito a ciò autorizzati, per la riparazione, la ricostruzione o il rinnovo - nella potenzialità complessiva antecedente l' evento calamitoso - degli immobili, impianti, macchinari, arredamenti ed attrezzature distrutti o danneggiati, nonché, per la ricostituzione delle scorte funzionali al prodotto finito, ai semilavorati ed alle materie andate perdute.
Per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al precedente comma, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Per le finalità di cui ai precedenti commi viene autorizzato, nell' esercizio 1984, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7907 con la denominazione: << Contributi sugli interessi di mutui contratti per il ripristino dell' efficienza delle imprese del settore industriale danneggiate dalla calamità dell' 11 ottobre 1983 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.