LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale a fondo perduto per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende, di cui all' articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia, nel territorio delimitato con le modalità indicate nell' articolo 14 della medesima legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.
I contributi di cui al precedente comma:
- sono erogati a favore delle imprese singole od associate dei settori dell' industria, del commercio, dell' artigianato e del turismo, anche se aventi sede legale fuori del territorio regionale;
- debbono essere reimpiegati per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro e si riferiscono al danno subito per la distruzione totale o parziale di impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte, in ciò comprendendo il danno riguardante linee elettriche, canali di carico e cabine di trasformazione ed il danno subito dalle imprese boschive per il mancato e/o tardivo recupero del legname;
- sono concessi per danni complessivi superiori ai 2 milioni di lire;
- il loro ammontare è fissato in misura pari al 40 per cento dell' ammontare del danno e comunque entro il limite massimo di lire 120 milioni.

I contributi di cui ai precedenti commi sono cumulabili, nei limiti dell' accertata entità del danno subito, con gli interventi annui costanti di cui all' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 23 della medesima legge.
Le domande per la concessione degli interventi di cui ai precedenti commi, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, dovranno pervenire alla Comunità montana competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68. Al rilevamento ed alla valutazione dei danni subiti dalle singole aziende ed ad ogni altro accertamento istruttorio sulla congruità delle richieste provvede il Presidente della Comunità avvalendosi degli organi tecnici della Comunità stessa.