LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 
In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 182, n. 68, le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall' evento calamitoso del settembre 1983 nell' Alta Carnia dovranno pervenire alla Comunità montana nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68. All' accertamento della regolarità e della congruità delle richieste provvede il Presidente della Comunità avvalendosi degli organi tecnici della Comunità stessa.
Parimenti, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, gli interventi regionali sono limitati alla parte del danno sofferto eccedente l' eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all' esercizio delle assicurazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 25/1985