LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 giugno 1984, n. 19

Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/1984
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 7
 Contributi per lavori in corso od ultimati
I contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi anche per lavori in corso o già ultimati purché l' ultimazione sia posteriore al 6 luglio 1983.
A tal fine i soggetti beneficiari devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici, entro il termine di 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo, corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dello stato dell' immobile alla data antecedente all' inizio dei lavori;
b) preventivo sommario della spesa per i lavori in corso e consuntivo della spesa per i lavori ultimati;
c) relazione dalla quale risulti la destinazione dell' immobile prima dell' inizio dei lavori nonché la destinazione dello stesso a lavori ultimati;
d) l' attestazione prevista dall' ultimo comma del precedente articolo 3;
e) dichiarazione, resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori sono stati ultimati dopo il 6 luglio 1983.

Per la concessione e l' erogazione dei contributi, nonché per la decadenza del beneficio, si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5 e quelle del precedente articolo 6.
I lavori in corso devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, primo comma, L. R. 57/1984
2Parole sostituite al primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 57/1984
3Parole aggiunte al secondo comma da art. 4, terzo comma, L. R. 57/1984
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 57/1984
5Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 57/1984