LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 giugno 1984, n. 19

Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/1984
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 6
 Erogazione dei contributi e decadenza dal beneficio
L' erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata direttamente ai soggetti beneficiari e la prima annualità è posta in scadenza al 1 settembre successivo alla data di approvazione della relazione acclarante redatta dal collaudatore o dal Direttore provinciale dei lavori pubblici a termini della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
L' alienazione ovvero la diversa destinazione dei locali ristrutturati - prima che siano decorsi cinque anni dalla data di agibilità dei locali medesimi - comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso all' Amministrazione regionale delle somme eventualmente già riscosse, maggiorate degli interessi legali.