LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1984, n. 18

Norma modificativa della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e ulteriori norme di integrazione e di interpretazione autentica concernenti gli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
Per tutti gli interventi da attuarsi direttamente a cura della Segreteria generale straordinaria, in relazione ai quali le vigenti disposizioni di legge già non prevedano aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, queste potranno essere disposte, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato alla ricostruzione, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente, a favore del Segretario generale straordinario potranno essere disposte aperture di credito per il pagamento delle spese connesse:
a) al conferimento di incarichi professionali e collaborazioni a terzi estranei all' Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46;
b) all' acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale straordinaria, nonché di quanto altro sia necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate, ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

I fondi accreditati ai sensi dei commi precedenti affluiranno alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.