LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

CAPO V
 Procedimenti contenziosi
Art. 19
 Opposizione ai provvedimenti sanzionatori
e cautelari
Contro l' ordinanza - ingiunzione di pagamento e contro l' ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L' efficacia del sequestro, l' opposizione al medesimo nonché l' istanza di dissequestro sono disciplinate dall' articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20
 Esecuzione forzata
In caso di mancato pagamento nei termini previsti della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, alla riscossione degli importi dovuti si provvede mediante esecuzione forzata con la procedura prevista dal primo, secondo e terzo comma dell' articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La Giunta regionale o l' Organo istituzionalmente competente dell' ente delegato potranno disporre, con provvedimento motivato, di avvalersi delle procedure esecutive previste dagli articoli 5 e seguenti del RD 14 aprile 1910, n. 639.