LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 9
 Inoltro all' autorità regionale o delegata
Trascorso il termine di cui al precedente articolo 8, l' Ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette senza indugio all' autorità regionale o delegata competente ad irrogare la sanzione amministrativa:
a) l' originale del processo verbale;
b) la prova dell' eseguita notificazione;
c) gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti eventualmente presentati;
d) il rapporto dell' Ufficio.
Qualora si sia proceduto al sequestro previsto dall' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l' Ufficio predetto ne informa immediatamente l' autorità suindicata inviandole il processo verbale di sequestro.