LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 7
 Pagamento in misura ridotta
Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.
Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all' articolo 13 della presente legge.
Il tesoriere regionale o dell' ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all' Ente cui compete l' irrogazione della sanzione.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all' entrata in vigore della presente legge non consentivano l' oblazione.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 19, secondo comma, L. R. 35/1986
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, primo comma, L. R. 35/1986, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 25/1992
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 35/1986 nel testo modificato da art. 11, comma 1, L. R. 25/1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 4, L. R. 21/1997
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 4, L. R. 17/2006
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3, L. R. 14/2010
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 23, L. R. 11/2015