LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 4
 Accertamento delle violazioni
Le violazioni di norme che prevedono irrogazioni di sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:
a) l' indicazione del tempo e del luogo dell' accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché l' Ufficio di appartenenza;
c) le generalità del trasgressore e, nell' ipotesi prevista dall' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
d) l' eventuale individuazione di obbligati in solido ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l' indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
f) l' indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
f bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 3 bis;
g) la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
h) l' individuazione dell' ente o dell' organo al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi, richiesta di audizione e documenti ai sensi del successivo articolo 8;
i) la sottoscrizione del verbalizzante.
(1)
Note:
1Aggiunto dopo la lettera f bis) del primo comma un comma da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016