LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 20
 Esecuzione forzata
In caso di mancato pagamento nei termini previsti della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, alla riscossione degli importi dovuti si provvede mediante esecuzione forzata con la procedura prevista dal primo, secondo e terzo comma dell' articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La Giunta regionale o l' Organo istituzionalmente competente dell' ente delegato potranno disporre, con provvedimento motivato, di avvalersi delle procedure esecutive previste dagli articoli 5 e seguenti del RD 14 aprile 1910, n. 639.