LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 17
 Coordinamento normativo
I riferimenti effettuati dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, all' autorità indicata nel primo comma dell' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si intendono sostituiti con il riferimento all' autorità di cui all' articolo 10 della presente legge.
Al servizio di custodia di cui all' articolo 7, secondo comma, del DPR citato può essere delegato in via permanente, per la Regione, anche un dipendente appartenente alla qualifica funzionale di segretario o equiparata.
Per le spese di custodia delle cose sequestrate e per la corresponsione degli acconti e delle somme liquidate al custode ai sensi dell' articolo 12 del DPR 29 luglio 1982, n. 571, sono autorizzate per la Regione, a favore dei soggetti indicati nei primi due commi dell' articolo 7 del DPR citato, aperture di credito ai sensi dell'articolo 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440. Gli enti delegati provvedono nell' ambito delle proprie norme di contabilità. Non trova applicazione il disposto dell' articolo 12, quarto comma, del DPR 29 luglio 1982, n. 571.
All' articolo 13, ultimo comma del DPR citato la dizione << all' ufficio del registro >> s' intende sostituita dalla dizione << alla Tesoreria dell' ente che ha sostenuto od anticipato le spese di custodia >>.
All' articolo 15 del DPR citato, al secondo comma, la dizione << sono versate all' ufficio del registro, e devolute all' erario >> s' intende sostituita con la dizione << sono devolute all' ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni >> e all' ultimo comma la dizione << il deposito presso l' ufficio del registro e la devoluzione all' erario >> s' intende sostituita con la dizione << la devoluzione all' ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni >>.
All' articolo 17, primo comma, del DPR citato la dizione << ai sensi delle norme di contabilità di Stato >> s' intende sostituita dalla dizione << ai sensi delle norme di contabilità della Regione o rispettivamente degli enti delegati >>.