LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 12
 Ingiunzione di pagamento
Con l' ordinanza che irroga le sanzioni, l' organo competente ingiunge altresì al responsabile della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di cui al successivo quarto comma, sotto pena degli atti esecutivi.
L' ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Essa va notificata ai destinatari della sanzione a cura dell' organo che provvede alla irrogazione nelle forme previste dall' articolo 5 della presente legge.
Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità stabilite al successivo articolo 13, entro trenta giorni dalla notificazione dell' ordinanza - ingiunzione. Il termine è di centoventi giorni se l' interessato risiede all' estero.
Note:
1Quinto comma abrogato da art. 83, comma 1, L. R. 6/2019
2Sesto comma abrogato da art. 83, comma 1, L. R. 6/2019