Art. 11
Determinazione e irrogazione della sanzione
L' organo cui compete l' irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l' ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all' organo che ha redatto il rapporto.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell' applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dall' entità del danno o dal pericolo cagionato, all' opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o l' attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Con l' ordinanza di cui al primo comma può o deve essere disposta la confisca, facoltativa od obbligatoria, delle cose indicate nei commi terzo e quarto dell'
articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l' osservanza del quinto comma dello stesso articolo.
La confisca obbligatoria di cui al quarto comma dell' articolo 20 della predetta legge è disposta anche se non venga emessa l' ordinanza - ingiunzione di pagamento.
Con l' ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento; la restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione quando non sia obbligatoria la confisca.