LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Interventi a seguito
delle avversità atmosferiche
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 21
Al fine di consentire la sollecita riparazione ed il ripristino delle strutture agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali si prescinde dall' autorizzazione provvisoria prevista dall' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, quando la spesa complessiva per la riparazione e/o il ripristino non supera l' importo di lire 5 milioni. A tale limite viene anche elevato l' importo previsto dal sesto comma dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come inserito con l' articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 22
Al fine di soccorrere le aziende agricole che hanno subito gravi danni alle produzioni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell' anno 1982 è autorizzata, per la concessione dei contributi negli interessi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 7, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Le domande per beneficiare dell' anzidetta provvidenza dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento previsto dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tasso a carico delle aziende che beneficiano della provvidenza prevista dal presente articolo viene stabilito nella misura del 6,75% annuo posticipato, riconducibile al 6,25% se trattasi di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti singoli o associati.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23
Per gli oneri previsti al precedente articolo 22, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7388 con la denominazione << Contributi negli interessi su prestiti di durata non superiore a 12 mesi a favore di aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1982 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte:
- per lire 330 milioni, relative all' esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982;
- per lire 170 milioni, relative al medesimo esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982;
- per i restanti 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.