LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 22
Al fine di soccorrere le aziende agricole che hanno subito gravi danni alle produzioni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell' anno 1982 è autorizzata, per la concessione dei contributi negli interessi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 7, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Le domande per beneficiare dell' anzidetta provvidenza dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento previsto dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tasso a carico delle aziende che beneficiano della provvidenza prevista dal presente articolo viene stabilito nella misura del 6,75% annuo posticipato, riconducibile al 6,25% se trattasi di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti singoli o associati.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010