LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 21
Al fine di consentire la sollecita riparazione ed il ripristino delle strutture agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali si prescinde dall' autorizzazione provvisoria prevista dall' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, quando la spesa complessiva per la riparazione e/o il ripristino non supera l' importo di lire 5 milioni. A tale limite viene anche elevato l' importo previsto dal sesto comma dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come inserito con l' articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.