LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1983, n. 74

Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1983
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue ai Consorzi di bonifica al fine di consentire ai predetti organismi di far fronte agli oneri di gestione conseguenti all' estensione del proprio comprensorio su nuove aree di rilevante interesse agrario.
L' entità di dette sovvenzioni sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, a presentazione di domanda corredata da specifica relazione.