LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VII
 Interventi per una politica attiva del lavoro
Art. 38
 Interventi per la mobilità del lavoro ed incentivi
all' apprendistato
Per la promozione di specifiche azioni dirette a favorire la mobilità della manodopera viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere l' apprendistato artigiano viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, dal allocare in apposite partite del fondo globale secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Con successive leggi regionali saranno determinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e per il loro coordinamento con gli analoghi interventi da attuare con mezzi ordinari del bilancio regionale.
Art. 39
 Formazione professionale
Al fine di potenziare i centri di formazione professionale è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
La predetta somma viene così suddivisa:
a) lire 600 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26;
b) lire 1.400 milioni per la concessione agli enti gestori di cui all' articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di finanziamenti straordinari per le finalità di cui all' articolo 9, lettera f), di detta legge, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all' articolo 10 della medesima legge.

Per la realizzazione di progetti formativi sperimentali nei settori della forestazione e dell' artigianato artistico è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione all' IRFoP di contributi straordinari per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Al fine di consentire l' effettuazione delle iniziative formative a carattere sperimentale di cui all' articolo 3, lettera e), ed all' articolo 9, lettera c), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, anche attraverso l' acquisto delle attrezzature necessarie, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione di contributi straordinari agli enti di cui all' articolo 17 della citata legge per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, primo comma, L. R. 36/1984
Art. 40
 Incentivi economici a favore degli emigranti rimpatriati
Per gli interventi previsti dall' articolo 5, lettera d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.