LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA,
DELL' ARTIGIANATO, DELLA RICERCA E PER LA
POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
CAPO I
 Interventi nel settore industriale
Art. 16
 Fondo di rotazione per le iniziative economiche
Al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale destina alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 74.750 milioni con la seguente articolazione territoriale in prima utilizzazione:
a) lire 15.750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 21.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 38.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 69.750 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
1) lire 15.750 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 21.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 33.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

Art. 17
 Istituto del Medio Credito
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Medio Credito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 5.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per iniziative nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 18
 Contributi pluriennali destinati allo sviluppo
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983, per il settore dell' industria, un limite d' impegno di lire 2.800 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 19
 Contributi pluriennali
destinati agli stabilimenti industriali
Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.200 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 20
 Consorzi Garanzia Fidi tra piccole imprese industriali
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali della regione, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 21
 Fondo di garanzia all' esportazione
Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese regionali facilitando l' esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli - Venezia Giulia, e per la concessione al Consorzio regionale Friulgiulia di un contributo, ad integrazione di un << Fondo rischi >> che lo stesso Consorzio costituirà a garanzia di operazioni di finanziamento all' esportazione, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 5.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le modalità concernenti i rapporti tra il Consorzio Friulgiulia e l' Amministrazione regionale valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 22/1987
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012
CAPO II
 Interventi per la ristrutturazione,
il consolidamento e la ripresa delle strutture produttive
del Friuli - Venezia Giulia
Art. 23
 Norma programmatica
La Regione concorre al perseguimento dell' obiettivo generale del rafforzamento delle strutture industriali del Friuli - Venezia Giulia, realizzando coordinati interventi:
a) di sostegno a programmi di ristrutturazione produttiva e consolidamento finanziario delle imprese, anche attraverso il diretto supporto a processi di ricapitalizzazione da parte della Finanziaria regionale Friulia SpA ;
b) di promozione di iniziative consortili tra imprese industriali ed artigianali per la razionalizzazione del ciclo produttivo e la commercializzazione dei prodotti.

Per gli interventi indicati al precedente comma e prioritariamente indirizzati ai settori della siderurgia, del legno, del mobilio, del tessile, dei coltellinai nonché alle imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale è destinata la somma complessiva di lire 97.500 milioni che viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 68.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 24.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

Art. 24
 Interventi urgenti - Fondo di dotazione
della Friulia SpA
Per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Società finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 32.500 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 25.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 25
 Società finanziaria per il settore edilizio
Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività produttive nel settore edilizio, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Friulia SpA la somma complessiva di lire 8.000 milioni per la costituzione di un fondo speciale ed a contabilità separata, presso la Friulia medesima, che, da quest' ultima, sarà destinato ad interventi finanziari, anche mediante sottoscrizione di capitale sociale, a favore di una società finanziaria per azioni, avente lo scopo di intervenire nelle imprese operanti nel settore dell' industria delle costruzioni, in qualunque forma giuridica costituite, mediante partecipazioni in capitale, assistenza finanziaria, tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni per l' esercizio 1984, che dovranno trovare utilizzazione conformemente alla seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO III
 Incentivi in conto capitale alle imprese
Art. 26
 Contributi alle imprese industriali e artigianali
Al fine di sostenere, attraverso la concessione di contributi << una tantum >> in conto capitale, investimenti diretti alla realizzazione di nuovi insediamenti e all' ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, è destinata la somma complessiva di 24.000 milioni, di cui 20.000 milioni per investimenti delle imprese industriali e 4.000 milioni per investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983, a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Gli interventi di cui al precedente comma sono estensibili alle domande già presentate ai sensi della legge regionale n. 35/1969 e successive modificazioni e integrazioni.
La restante somma di lire 22.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al precedente comma a favore di investimenti nei territori montani e nelle province di Trieste e di Gorizia, nonché nelle zone dell' Aussa - Corno e di S. Vito al Tagliamento e per altri eventuali straordinari interventi nelle zone della Bassa friulana e del Pordenonese.
Note:
1Integrata la disciplina del quinto comma da art. 12, primo comma, L. R. 30/1984
CAPO IV
 Interventi per la ricerca scientifica,
tecnologica ed applicata e per la valorizzazione
delle risorse minerarie ed energetiche
Art. 27
 Consorzio per l' Area di Ricerca
Per la concessione di un contributo al Consorzio per l' Area di Ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste volto al finanziamento di nuove iniziative internazionali di ricerca ad alto livello scientifico e tecnologico è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni a valere sui fondi dell' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Art. 28
 Ricerca tecnologica e applicata
Allo scopo di favorire lo sviluppo e l' ammodernamento tecnologico dell' apparato produttivo industriale e artigianale del Friuli - Venezia Giulia, attraverso contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata, è destinata la somma complessiva di lire 32.000 milioni, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 13.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, viene autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
1) lire 2.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

La restante somma di lire 23.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 29
 CERIMATES
Allo scopo di contribuire al consolidamento ed alla qualificazione del tessile nell' ambito degli obiettivi del piano di settore, nonché per le finalità e con le modalità previste dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, così come modificata dall' articolo 17 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 30
 Impianti idroelettrici di piccola derivazione
Per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché per il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni per piccole derivazioni, realizzati da Comuni, Comunità montane e Società cooperative, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da allocare in apposita partita del fondo globale ai fini del suo utilizzo con successivo provvedimento legislativo.
Art. 31

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 14/1985
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO V
 Interventi per infrastrutture industriali
Art. 32
 Zone industriali regionali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.250 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 20.250 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 33

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 21, secondo comma, L. R. 30/1984
2Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 34
 Impianti di depurazione
Per le finalità previste dal Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
CAPO VI
 Interventi per l' artigianato
Art. 36
 Credito
Per gli interventi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 2.000 milioni a decorrere dall' esercizio 1983.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.
Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 500 milioni, a decorrere dall' esercizio 1983.
Per la concessione di un contributo a favore di << Fondi rischi >> dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane, per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n 828;
b) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018 . A decorrere dal 31/12/2018 il Fondo è soppresso.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VII
 Interventi per una politica attiva del lavoro
Art. 38
 Interventi per la mobilità del lavoro ed incentivi
all' apprendistato
Per la promozione di specifiche azioni dirette a favorire la mobilità della manodopera viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere l' apprendistato artigiano viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, dal allocare in apposite partite del fondo globale secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Con successive leggi regionali saranno determinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e per il loro coordinamento con gli analoghi interventi da attuare con mezzi ordinari del bilancio regionale.
Art. 39
 Formazione professionale
Al fine di potenziare i centri di formazione professionale è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
La predetta somma viene così suddivisa:
a) lire 600 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26;
b) lire 1.400 milioni per la concessione agli enti gestori di cui all' articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di finanziamenti straordinari per le finalità di cui all' articolo 9, lettera f), di detta legge, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all' articolo 10 della medesima legge.

Per la realizzazione di progetti formativi sperimentali nei settori della forestazione e dell' artigianato artistico è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione all' IRFoP di contributi straordinari per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Al fine di consentire l' effettuazione delle iniziative formative a carattere sperimentale di cui all' articolo 3, lettera e), ed all' articolo 9, lettera c), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, anche attraverso l' acquisto delle attrezzature necessarie, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione di contributi straordinari agli enti di cui all' articolo 17 della citata legge per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, primo comma, L. R. 36/1984
Art. 40
 Incentivi economici a favore degli emigranti rimpatriati
Per gli interventi previsti dall' articolo 5, lettera d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.