LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 97
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6830 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia Spa ' per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6830 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitolo finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6831 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia Spa' per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6832 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia Spa' per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6832 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2Parole sostituite al quarto comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
3Parole sostituite al sesto comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.