LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 21
 Fondo di garanzia all' esportazione
Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese regionali facilitando l' esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli - Venezia Giulia, e per la concessione al Consorzio regionale Friulgiulia di un contributo, ad integrazione di un << Fondo rischi >> che lo stesso Consorzio costituirà a garanzia di operazioni di finanziamento all' esportazione, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 5.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le modalità concernenti i rapporti tra il Consorzio Friulgiulia e l' Amministrazione regionale valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 22/1987