CAPO II
Interventi finanziati con storni di bilancio
non comportanti maggiori spese
Art. 35
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, negli anni 1983-1984-1985, contributi straordinari a favore del Consorzio dei Comuni denominato Comunità Collinare del Friuli e delle Comunità Montane di cui alla
legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'
articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti per le finalità di cui al
primo comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, in ognuno degli anni considerati, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato
decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Per le suddette finalità, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio economia montana - Categoria XI - il capitolo 5871 con la denominazione: << Contributi a favore delle Comunità Montane terremotate e della Comunità Collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.680 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 14.040 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.
Art. 36
La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali, di cui all'
articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.
La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali, di cui al primo comma del presente articolo, assumeranno con i propri tesorieri o con gli Istituti di credito, che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli Enti stessi.
I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dai precedenti commi non devono superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo di lire 10 miliardi.
La concessione delle garanzie di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria garanzia e dall' atto di adesione dell' Istituto mutuante.
In relazione alla garanzia concessa, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo faranno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 37
Il limite di impegno di lire 600 milioni autorizzato per l' esercizio 1976 con l'
articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, viene ridotto di lire 250 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.
Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede - in relazione a quanto disposto col precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 7287 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 38
Il limite di impegno di lire 1 miliardo autorizzato per l' esercizio 1981 con l'
articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, viene ridotto di lire 785 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 785 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 785 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 2.355 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 39
Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato per l' esercizio 1981 con l'
articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, viene ridotto di lire 68.240.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 68.240.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 68.240.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 204.720.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8347, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 40
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere di lire 6.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.300 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 6.300 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6992 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.