LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 36
 
La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali, di cui all' articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.
La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali, di cui al primo comma del presente articolo, assumeranno con i propri tesorieri o con gli Istituti di credito, che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli Enti stessi.
I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dai precedenti commi non devono superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo di lire 10 miliardi.
La concessione delle garanzie di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria garanzia e dall' atto di adesione dell' Istituto mutuante.
In relazione alla garanzia concessa, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo faranno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.