LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 29
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1987.
L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.