LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 62

Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonché per l' attuazione delle iniziative in esecuzione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960 - (Secondo provvedimento).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
430.02 - Viabilità

Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, istituita dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Gorizia, un finanziamento straordinario di lire 5.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni nell' esercizio 1984 e lire 2.000 milioni nell' esercizio 1985, da utilizzare per opere ed interventi volti a rendere pienamente operative le aree di proprietà dell' Azienda medesima al servizio dello scalo di Monfalcone.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987
2Secondo comma abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987