LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 30
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 27 della presente legge fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.
Sul precitato capitolo 229 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 550 milioni.