LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 26
 
Gli importi di cui al precedente articolo 25 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Le indennità previste all' articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono calcolate anche sugli importi di cui al precedente articolo 25.
Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.