LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 21
 
Gli effetti giuridici derivanti dall' applicazione del regime transitorio di cui al presente Titolo III, decorrono, ai fini della determinazione dell' anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale, dal 1 luglio 1981.
Al personale che accede alla qualifica superiore con effetto dal 1 luglio 1981, il beneficio della differenza di livello previsto dall' articolo 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1983.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 3, secondo comma, L. R. 26/1985
2Parole sostituite al primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 26/1985