LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2

Interventi regionali per i centri storici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1983
Materia:
410.03 - Centri storici

Art. 5
 Requisiti dei beneficiari
Limitatamente ai requisiti soggettivi prescritti per ottenere le anticipazioni e i contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, trova applicazione per i richiedenti la disciplina prevista dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 per beneficiare dei contributi all' edilizia agevolata.
Le anticipazioni e i contributi possono peraltro venire concessi pure a coloro che superano i limiti di reddito o sono proprietari di un' altra abitazione adeguata soltanto; in tal caso le anticipazioni devono però essere restituite in 10 anni ad un tasso pari a quello praticato all' atto della deliberazione di concessione dal tesoriere comunale sui depositi del comune.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
3Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002