LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2

Interventi regionali per i centri storici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1983
Materia:
410.03 - Centri storici

Art. 3
 Destinazione delle anticipazioni e dei contributi
Le anticipazioni e i contributi di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo sono concessi, con deliberazione del Consiglio comunale, ai privati per:
a) la realizzazione da parte dei proprietari, degli interventi edilizi di recupero previsti dal piano particolareggiato su immobili destinati o da destinare ad uso abitativo;
b) l' acquisto degli alloggi messi in vendita dal Comune;
c) la realizzazione degli interventi edilizi di recupero previsti dal piano particolareggiato su immobili destinati o da destinare ad uso non abitativo o l' acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune.

La concessione delle anticipazioni e dei contributi è condizionata alla previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, trascritta ovvero annotata a cura del Comune ed a spese dell' interessato, con la quale il beneficiario si obbliga per sé e per i propri aventi causa, a praticare, nel caso di locazione o di vendita degli immobili, canoni di locazione e prezzi di vendita preventivamente concordati con il Comune.
La restituzione dell' anticipazione per l' importo intero della rata decorre a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
I rientri confluiscono ad incremento e ricostituzione della sovvenzione e sono utilizzati per le medesime finalità previste dall' articolo 2.
A garanzia della restituzione delle anticipazioni concesse viene iscritta ipoteca - anche di secondo grado - sull' immobile.
Note:
1Primo comma interpretato da art. 57, comma 1, L. R. 45/1993
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
3Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
4Parole sostituite al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
5Parole aggiunte al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002