LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2

Interventi regionali per i centri storici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1983
Materia:
410.03 - Centri storici

Art. 2
 Destinazione della sovvenzione
In particolare fanno carico alla speciale sovvenzione le spese per:
a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato;
b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;
c) concessione delle anticipazioni, contributi una tantum e contributi a fronte di mutui contratti con istituti di credito ai privati nei casi previsti dalla presente legge;
d) prestazioni professionali connesse con la elaborazione, approvazione ed attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l' eventuale potenziamento dell' Ufficio tecnico comunale;
e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori;
e bis) contributi per interventi di recupero di edifici a schiera con particolare riguardo alle facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche, i cui proprietari vi partecipano riuniti in consorzio o per delega al Comune oppure in forma privata.

Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall' articolo 31, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la speciale sovvenzione può essere altresì destinata per la realizzazione di interventi infrastrutturali di cui al primo comma, lettera a), pur interessanti parti esterne o localizzati all'esterno del centro storico ed al relativo piano particolareggiato purché direttamente funzionali al recupero e rivitalizzazione del centro storico medesimo. A tal fine i Comuni già assegnatari della speciale sovvenzione possono proporre una modifica all'originario programma di interventi, in ordine alla quale interviene la conferma regionale dell'assegnazione della sovvenzione.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 9, comma 1, L. R. 11/1996
2Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 27/2014