LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2

Interventi regionali per i centri storici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1983
Materia:
410.03 - Centri storici

Art. 14
 
Per la concessione del contributo una tantum di cui al quarto comma del precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8402 con la denominazione: << Contributo una tantum per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).