LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 
Il limite di impegno, di lire 500.000.000, autorizzato per l' esercizio 1980, con l' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 29, viene ridotto di lire 114 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, vengono ridotte di lire 114 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Il limite di impegno di lire 500.000.000, autorizzato con l' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 80, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' esercizio 1984, con il combinato disposto dell' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, e dell' art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 11, viene revocato. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2003, vengono revocate.