LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

CAPO VII
 Interventi straordinari prioritari per la ripresa
produttiva nell' area della provincia di Gorizia
Art. 13
 
L' Amministrazione regionale, nell' ambito degli interventi straordinari da assumere per l' ampliamento della base produttiva e la difesa e lo sviluppo dell' occupazione nell' area della provincia di Gorizia, è autorizzata, in via prioritaria, a concedere a favore delle imprese che provvederanno ad attivare nell' area predetta nuove produzioni nei settori tessile, chimico - tessile e metalmeccanico contributi << una tantum >> per l' acquisizione ai costituendi patrimoni aziendali di impianti da prelevare dal << Cotonificio Triestino SpA >> di Gorizia, dal fallimento dell' impresa << Tec - Friuli SpA >> di Cormons e dal concordato dell' impresa << Detroit- SEM SpA >> di Monfalcone.
I contributi previsti dal presente articolo saranno cumulabili con eventuali altre agevolazioni regionali e statali.
Art. 14
 
Per l' attuazione di interventi eventualmente da assumere da parte della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA >>, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e con le modalità ivi previste, a favore dell' impresa del settore metal - meccanico da costituirsi per la soluzione della crisi aziendale della società << Detroit (SEM) SpA >> di Monfalcone, la stessa Finanziaria è autorizzata ad effettuare gli interventi stessi anche in presenza della prestazione di ridotte garanzie reali o fideiussorie.
Art. 16
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7875 con la denominazione: << Contributi " una tantum" a favore delle imprese che provvederanno ad attivare nell' area della provincia di Gorizia nuove produzioni nei settori tessile, chimico - tessile e metalmeccanico per l' acquisizione di impianti >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6816 del precitato stato di previsione.