LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

Art. 1
 
Fra le somme mutuate, ammissibili a contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere incluse le iniziative:
1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell' entrata in vigore della presente legge, ovvero per riattamento di impianti che, pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell' articolo 58 del RD 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore a 3.000 KW;
2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua, ovvero di costruzione e di ampliamento di impianti che pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell' articolo 58 del RD 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore a 3.000 KW;
3) di realizzazione di impianti termici per la produzione di energia in cui sia prevalente l' uso di fonti rinnovabili di energia o assimilate, ai sensi del secondo comma dell' articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 48, primo comma, L. R. 30/1984