LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91

Agevolazioni ai soggetti beneficiati dalle provvidenze del Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, e modifiche alle leggi regionali 24 ottobre 1981, n. 73 e 11 gennaio 1982, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1982
Materia:
410.01 - Urbanistica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO III
 NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 10
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 5 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 803 con la denominazione: << Erogazione ai Comuni delle zone terremotate per gli oneri relativi al rimborso dei contributi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo n. 803 saranno determinati, ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.