LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91

Agevolazioni ai soggetti beneficiati dalle provvidenze del Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, e modifiche alle leggi regionali 24 ottobre 1981, n. 73 e 11 gennaio 1982, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1982
Materia:
410.01 - Urbanistica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a rifondere ai Comuni l' ammontare delle somme da rimborsare ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, terzo comma.
Limitatamente al rimborso di cui ai precedenti articoli 3 e 4, terzo comma, la domanda del Sindaco corredata dalla documentazione giustificatrice dovrà pervenire alla Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro il perentorio termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 29/1985
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 3, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 4, L. R. 48/1991