LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91

Agevolazioni ai soggetti beneficiati dalle provvidenze del Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, e modifiche alle leggi regionali 24 ottobre 1981, n. 73 e 11 gennaio 1982, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1982
Materia:
410.01 - Urbanistica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
I contributi introitati dalle Amministrazioni comunali, successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977, da parte dei soggetti esentati ai sensi del precedente articolo 1, dovranno essere rimborsati su domanda degli stessi, dopo l' accreditamento delle somme relative da parte dell' Amministrazione regionale.
Le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire ai Comuni interessati entro il perentorio termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 29/1985
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 48/1991