LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 9
 
In via di interpretazione autentica, si intende che la norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è applicabile esclusivamente nei confronti di dipendenti regionali chiamati a far parte degli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli enti regionali, con esplicito riferimento alle specifiche funzioni od all' incarico dagli stessi svolti nell' Amministrazione regionale ovvero delle commissioni d' esame e dei gruppi di lavoro.
Negli altri casi i dipendenti regionali chiamati a far parte dei predetti organi collegiali hanno diritto ai compensi e/o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi, sempreché assicurino il pieno rispetto dell' orario di servizio, anche mediante recupero delle ore impiegate nello svolgimento degli incarichi in questione.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, secondo comma, L. R. 49/1984