LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 6
 
In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell' articolo 96, deve intendersi che il periodo di servizio attivo di tre mesi interrompe il cumulo dei congedi per malattia anche agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell' articolo 95 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1Il "congedo per malattia" si intende sostituito con l' "assenza per malattia", come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.