LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 51
 
Maggiori oneri relativi agli assegni fissi ed alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l' esercizio 1982, rispettivamente, di lire 162 milioni, di lire 67 milioni e di lire 56 milioni.
All' onere complessivo di lire 285 milioni si provvede come segue:
- per lire 160 milioni, relativi alle somme da corrispondere a titolo di saldo dei benefici economici già maturati, mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
- per le restanti lire 125 milioni con la maggiore entrata prevista sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 125 milioni.