LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 5
 
Il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Complessivamente tre posti nei livelli VI, VII e VIII e quattro posti nel livello V presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all' ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. >>.