LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 36
 
Qualora per effetto dell' applicazione della norma di cui al secondo comma dell' articolo 206 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale regionale assunto a contratto giornalistico venga attribuito, alla data del 1 settembre 1981, un trattamento economico complessivo, esclusa l' indennità compensativa di cui all' articolo 7, decimo comma, del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, inferiore al trattamento economico complessivo spettante, alla medesima data, in base alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel livello funzionale - retributivo di provenienza, sono attribuiti a detto personale gli aumenti periodici, o frazione di aumenti periodici, pari alla relativa differenza.
Sono considerate valide le richieste di assunzione a contratto giornalistico già presentate nei termini indicati nell' articolo 206, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.