LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 30
 
Al terzo e al settimo comma, dopo la prima alinea dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981 n. 95, viene aggiunta la seguente alinea:
<< - rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi ENLRP - ENTV - ENPMF e UIAI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi ENAOLI, ONPI, ENAL e ENAPI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell' articolo 40, ottavo e nono comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509 e tenuto conto del disposto di cui all' articolo 24 del medesimo DPR 509/1979; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato >>.