LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 26
 
In via di interpretazione autentica del quarto comma dell' articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il richiamo alle norme del medesimo articolo s' intende riferito alla norma di cui al secondo comma. A tal fine, per aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera si intende la differenza tra il trattamento economico attribuito nella qualifica dirigenziale di Direttore di servizio di II classe per effetto della prima applicazione del DPR 30 giugno 1972, n. 748, e della normativa regionale allora vigente ed il trattamento economico in godimento nella qualifica di Direttore di sezione, alla data di decorrenza della promozione a Direttore di servizio di II classe.
Per i Direttori di servizio di II classe ad esaurimento, il calcolo di cui al comma precedente si effettua sulla base dello stipendio che sarebbe loro spettato qualora avessero conseguito, in sede di prima applicazione del DPR 30 giugno 1972, n. 748, l' inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali.
Al personale interessato all' applicazione del presente articolo viene comunque garantito un beneficio minimo pari al valore di una classe di stipendio nella misura prevista dalla tabella << C >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 54/1983