LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 24
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all' articolo 177 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la rideterminazione dello stipendio spetta al personale che nel corso del 1981 abbia effettivamente svolto, salvo assenze per congedo ordinario o congedo straordinario per malattia o per infermità, con carattere di continuità le mansioni previste dall' articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e gli siano state corrisposte o abbia avuto diritto alla corresponsione delle indennità previste dalle citate norme dell' articolo 82.
Dopo il primo comma dell' articolo 177 viene aggiunto il seguente comma:
<< La rideterminazione di cui al precedente comma spetta altresì:
- al personale assente per malattia nel corso del 1981 che abbia svolto dette mansioni fino alla data dell' inizio dell' assenza;
- al personale con qualifica funzionale di commesso o di coadiutore che sia stato preventivamente autorizzato alla guida di automezzi e che abbia effettivamente svolto in via continuativa nel corso del 1981 le mansioni di autista;
- al personale con qualifica di agente tecnico che nelle more della procedura per il trasferimento alla qualifica funzionale di commesso per inidoneità fisica sia stato addetto al servizio d' Aula del Consiglio regionale;
- al personale con qualifica di agente tecnico che negli anni precedenti al 1981 e fino alla data di inizio della procedura per il trasferimento di specializzazione per motivi di salute abbia svolto le mansioni di autista e che sia stato riconosciuto idoneo alla guida di automezzi ed abbia ripreso a svolgere le mansioni di autista. >>.