LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 13
 
Il primo comma dell' articolo 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell' ente di appartenenza, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell' ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice civile. >>.