LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura

Art. 6
 
Sono applicabili agli interventi previsti dall' articolo 5 - per quanto non disciplinato dalla presente legge e sempreché non contrastanti - le disposizioni sottoelencate:
- per l' attuazione degli interventi di cui al punto b) le norme di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55 , come integrati dalla legge regionale 1 settembre 1979, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
- per l' attuazione degli interventi di cui al punto c) la normativa relativa alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 , e successive modifiche ed integrazioni;
- ( ABROGATO );
- per quanto attiene al punto e) la normativa prevista nelle leggi regionali in materia di provvidenze creditizie a favore di aziende e/o cooperative colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali;
- ( ABROGATO );
- per quanto attiene al punto h) la normativa di cui al Capo III della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70 ;
- ( ABROGATO ).
Nella concessione creditizia prevista dai precedenti articoli non si tiene conto del disposto di cui all' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai Comuni riconosciuti << disastrati >> o << gravemente danneggiati >> situati nei territori delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e negli stessi, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990.
In ogni caso, nell' ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all' articolo 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell' ambito territoriale delle comunità montane.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1985
2Parole sostituite al primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 25/1985
3Parole sostituite al secondo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 25/1985
4Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 10/1987
5Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002
6Parole soppresse al primo comma da art. 3, comma 52, lettera i), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.